Superbonus per le coppie con la comunione dei beni, ecco dei dettagli poco noti che potrebbero garantire una doppia possibilità
Con il Superbonus, le coppie che hanno la comunione dei beni, devono essere a conoscenza di alcuni dettagli della misura che potrebbe riservargli delle piacevoli sorprese. Andiamo ad approfondire meglio l'argomento in questione con il nostro articolo di oggi.
L'Agenzia delle Entrate vuole chiarire diversi punti importanti per quanto riguarda il Superbonus e la Comunione dei beni tra due coniugi. Certo, ci sono dei limiti, ma a contempo una doppia possibilità, ovvero che il Superbonus in questione potrebbe essere richiesto due volte. La stessa Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni, riferendosi ad un caso specifico che ha come protagonisti due coniugi che posseggono la proprietà al 50% di abitazioni a prevalenza residenziale disposte su due livelli e indipendenti con un'entrata autonoma dall'esterno. Stiamo parlando di un edificio che è stato costituito da due unità immobiliari residenziali e una pertinenza appartenente ad una delle due unità residenziali. Inoltre, c'è la presenza anche di un secondo edificio che è composto da una unità immobiliare residenziale e da un negozio con una superficie residenziale che supera il 50% della superficie complessiva.
Superbonus con la comunione dei beni: ecco cosa stabilisce la normativa
Immaginiamo che per entrambi gli edifici occorrono degli interventi trainanti di efficienza energetica e antisismici e a degli interventi trainati come la sostituzione degli infissi, della caldaia e la posa degli impianti fotovoltaici sulle entrambe le unità immobiliari. In aggiunta anche l'installazione di un ascensore che però va collocato solo nel secondo edificio. Per riuscire ad identificare gli interventi che sono concessi al Superbonus, il Legislatore deve inizialmente distinguere i lavori trainanti da quelli trainati e, successivamente, verificare il numero esatto delle unità immobiliari dove gli interventi devono essere effettuati.
Questo perché, secondo la normativa, è previsto che dove sussistono i requisiti, la detrazione sarà calcolata sull'ammontare delle spese complessive di importo variabile sulla base del numero delle unità immobiliari che compongono l'intero edificio (pertinenze incluse). In questo caso, anche per chi usufruire della comunione dei beni, e dunque di comproprietà, è concesso. Inoltre, secondo la normativa, la compoprietà permette l'accesso al Superbonus solo se la supergicie totale delle unità immobiliari residenziali (edificio compreso) supera il 50%. Le pertinenze include nella unità immobiliari non rientrano nella natura residenziale. Il Superbonus, inoltre, va applicato solo a due unità immobiliari, riferendosi ai lavori di efficientamento energetico. La limitazione non è indipendente dagli immobili, ma bensì ai proprietari che sono interessati all'agevolazione con la conseguenza che la comproprietà diventi influente nel caso della comunione dei beni trai due coniugi. La seguente definizione fa riferimento alle persone fisiche che sono al di fuori dell'esercizio di impresa, arti e professioni. Inoltre, la percentuale del 50% deve essere superata anche nel caso di interventi che vengono realizzati su parti comuni di edifici, come ad esempio in un condominio da 2 o 4 unità immobiliari con lo stesso proprietario o in comproprietà.
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