È giunto il momento di compilare la Dichiarazione dei Redditi 730 e Persone Fisiche. Andiamo a scoprire nel nostro articolo di oggi come dichiarare Farmaci e Parafarmaci.
Ad oggi, diversi contribuenti sono alle prese con la preparazione dei Documenti per la Dichiarazione dei Redditi da consegnare ai CAF, Patronati o a Professionisti abilitati. Tra le varie cose da sapere, ce n'è una in particolare che non può essere tralasciata, perché tra tasse, detrazioni e rimborsi si può facilmente commettere un errore. Come, ad esempio, la possibilità di inserire nel modo sbagliato le spese sanitarie, rischiando così di perdere la detrazione. Tra l'altro è davvero assurdo quello che può accadere se si sbaglia per colpa del consulente.
730, Farmaci e Parafarmici sono detraibili? Ecco cosa c'è da sapere
Le spese sanitarie vengono detratte al 19% sui costi sostenuti per quanto segue:
- le prestazioni specialistiche;
- i ricoveri bervi o di lunga degenza, per esempio per interventi chirurgici;
- le analisi, radiografie, terapie;
- le prestazioni di personale qualificato, come infermieri od operatori socio sanitari;
- l’acquisto di medicinali.
Ed è proprio su l'ultimo punto che vi abbiamo elencato che, i contribuenti, hanno molti dubbi. Non a caso, diversi quesiti hanno aperto il seguente argomento, ovvero quali farmaci sono detraibili o se sono da includere nella detrazione e, insieme a questi, anche i parafarmaci e i prodotti omeopatici. Andremo quindi a rispondere a questi dubbi nel nostro articolo di oggi, un punto alla volta. Come prima cosa, ci teniamo a specificare che è bene ricordare che i documenti che devono essere inseriti all'interno del Modello 730 o nei Redditi Persone Fisica 2022 sono tutti quelli che si riferiscono all'anno di imposta 2021. Inoltre, la Legge di Bilancio 2020 prevede che, ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere effettuate con sistemi di pagamenti tracciabili, come bonifico bancario, bonifico postale, carta di credito o carta prepagata.
Detto ciò, non vuol dire che non sarà possibile pagare con i contanti, ma le spese in questo modo non possono essere riportate nella detrazione. Poiché, però, ogni regola vuole la sua eccezione, non perderemo il diritto alla detrazione se si pagheranno le seguenti cose con i contanti:
- i medicinali;
- i dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie se effettuate in strutture pubbliche oppure presso strutture private accreditate dal Sistema sanitario nazionale.
Inoltre, siccome nelle farmacie è possibile acquistare prodotti detraibili e non detraibili, è importante che voi leggiate quello che è indicato sullo scontrino fiscale che vi viene rilasciato, oggi definito come "carta canta". Infatti, su quest'ultimo deve essere specificato la tipologia e la quantità dei beni che si acquistano, il codice fiscale del destinatario e un codice che identifica il farmaco. Infatti, il farmaco è importante perché tramite questo sarà possibile determinare se si tratti di un prodotto detraibile o meno. Andiamo a vedere adesso le diciture che possono essere detratte dalle spese:
- farmaco, medicinale, f.co, med oppure altre abbreviazioni o terminologie perché ai sensi della Risoluzione n.156/2007 dell’Agenzia delle Entrate;
- omeopatici, perché in base al decreto legislativo n.219 del 2006 sono considerati farmaci ed equiparati a essi;
- ticket, dicitura generica per i farmaci erogati dal servizio sanitario ai sensi della Risoluzione 10 del 2010 dell’Agenzia delle Entrate;
- AIC (codice di autorizzazione all’immissione in commercio) viene messo per la privacy quindi non visibile ma il medicinale sarà letto mediante lettura ottica, così come indicato nella Circolare n.40 del 2099 dell’Agenzia delle Entrate;
- medicinali fitoterapici, ossia medicinali che contengono le sostanze attive vegetali o preparazioni vegetali. Devono essere venduti esclusivamente in farmacia e con l’approvazione dell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco). Come indicato dalla Risoluzione n.396 del 2008 sono detraibili solo se sono medicinali.
Di seguito, invece andremo ad elencarvi le diciture che non vengono ammessi in detrazione alle spese indicate sullo scontrino:
- parafarmaci, anche se prodotti fitoterapici, pomate, colliri, ecc. non sono equiparati ai medicinali. L’ho ha precisato l’agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.396 del 2008;
- integratori alimentari, come stabilito dalla Risoluzione n.2056/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate, non sono medicinali ma prodotti che servono a ottimizzare le condizioni fisiologiche e nutrizionali di una persona. Insomma, rientrano più nell’area alimentare che medicinale.
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