Aliquota IVA ridotta: finalmente arrivano i chiarimenti sulle spese di manutenzione immobili

Sul tema delle Aliquota Iva ridotta per la riparazione di ascensori di immobili a uso abitativo, la Corte di Giustizia UE fa finalmente chiarezza.

Una pronuncia utile della Corte di Giustizia UE ha chiarito che l'Aliquota IVA ridotta per i servizi di ristrutturazione e i servizi di riparazione di abitazioni private, non è estendibile ai servizi di manutenzione. Una sentenza significativa della Corte di Giustizia UE ha fatto luce sul tema di Aliquota IVA e sulla possibile riduzione dei servizi di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, di cui al punto 10-bis dell'allegato III alla direttiva IVA. Ci riferiamo in particolar modo alla pronuncia in merito alla causa C-218/21 dello scorso 5 Maggio che assume, peraltro, un particolare interesse per la disciplina fiscale nel nostro Paese. Possiamo notare che in esse rientrano i servizi di riparazione e ristrutturazioni di ascensori di immobili a uso abitativo (indicati nella nozione di "riparazione e ristrutturazione di abitazioni private"). Andiamo a vedere allora il succo della questione con i contenuti chiave delle recente sentenza della Corte di Giustizia UE, dove andremo a soffermarci su quanto è stato stabilito dal Giudice, sulle conseguenze per l'Italia e l'aspetto normativo presente nel nostro Paese.

Aliquota IVA ridotta: quali sono i principi interpretativi rimarcati dalla Corte di Giustizia UE

La sentenza citata precedentemente è molto importante per il nostro Paese perché indica quanto segue:

  • l’aliquota Iva ridotta per i servizi di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private (allegato III alla direttiva Iva) non è estensibile ai servizi di manutenzione;
  • inoltre, nelle circostanze dei lavori svolti sulle parti comuni di fabbricati formati sia da abitazioni private che da unità ad altra destinazione, l’agevolazione è applicabile soltanto in maniera proporzionale, in rapporto alle stesse abitazioni private.

Come accennato in precedenza, il provvedimento è di rilievo per noi, siccome entrambi i principi interpretativi che sono stati precisati dalla Corte di Giustizia UE si scontrano con la norma e con la prassi interna. In particolare, essa dispone l'Aliquota IVA ridotta del 10% per quanto aderisce alle prestazioni di servizi legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Il caso concreto su cui la Corte si è espressa, implica dei chiarimenti circa la possibile interpretazione della direttiva, ai sensi dell'inclusione nella nozione “ristrutturazione e riparazione di abitazioni private” anche per quanto riguardano i servizi di riparazione e i servizi di ristrutturazione di ascensori di immobili per l'uso abitativo. Infatti, in relazione alla questione che abbiamo appena menzionato, la Corte di Giustizia UE rivela quanto segue:

  • in base alla formulazione testuale della direttiva, la disposizione include due attività distinte – collegate alle abitazioni private – ovvero la “ristrutturazione”, che è la messa a nuovo di un oggetto, e la “riparazione”, vale a dire il ripristino di un oggetto danneggiato.
  • ambo le attività in oggetto sono caratterizzate dal fattore della occasionalità, e da ciò deriva che “semplici servizi di manutenzione, forniti in modo regolare e continuativo” non possono far parte nella previsione normativa.
  • l’espressione “abitazioni private” tiene fuori dalla portata della disposizione i servizi di ristrutturazione o di riparazione su beni immobili non destinati a fini abitativi, e su abitazioni non di ambito privato quali foresterie o hotel.
  • in ipotesi di un fabbricato ad utilizzo abitativo formato da più appartamenti,
  • la disposizione in oggetto è correlata anche alle strutture condivise per l’uso dei singoli appartamenti (inclusi gli ascensori, che formano parte integrante degli edifici).

Dunque, il Giudice ha concluso l'Aliquota IVA ridotta di cui:

  • è applicabile altresì ai servizi di riparazione e ristrutturazione degli ascensori di immobili ad uso abitativo;
  • non è applicabile, in ragione di quanto sopra esposto, ai servizi di manutenzione di detti ascensori.

LEGGI ANCHE: Catasto ed iva: Draghi lotta silenziosamente con l'Europa