Tra pochi giorni ci sarà il via libera all'introduzione di una norma che non permetterà più alcun pignoramento né dei conti né degli stipendi. Da questo 22 giugno, infatti, cartelle e ruoli inerenti i debiti accumulati presso la Pubblica amministrazione non saranno più pignorabili anche se, come di consueto, bisognerà aspettare i tradizionali 180 giorni affinché questa norma diventi a tutto e per tutto effettiva. Coloro i quali abbiano maturato dei debiti con la PA allora, vedranno davvero di buon occhio questa notizia e un po’ d’ossigeno è finalmente tornato per qualche contribuente. La norma è stata principalmente introdotta per salvaguardare i nuclei familiari che hanno maturato debiti per il pagamento delle utenze e delle spese mensili e la sua introduzione può permettere a molti italiani di arrivare a fine mese con un po’ più di tranquillità.
Da questo 22 Giugno, allora, subire un pignoramento presso terzi sarà molto più complesso che in passato e il soggetto avrà la possibilità di impugnare il pignoramento. A ciò si aggiunga che laddove il creditore intenda pignorare stipendi o conti bancari, sarà costretto adesso a rispettare tutta una nuova serie di oneri. Nel caso in cui poi questi ultimi non venissero rispettati, qualsiasi pignoramento verrebbe meno e questa è un’ottima notizia per tutti i debitori. Queste nuove misure sono infatti rivolte a tutelare i diritti del debitore e misurare lo spazio d’azione del creditore. Riportiamo allora i commi che verranno introdotti il 22 giugno prossimo per far capire il quadro che andrà a delinearsi il prossimo mese.
Come è possibile leggere on line, in base all’articolo 543 del codice di procedura civile il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento." Un po’ di respiro per le famiglie, infatti, era proprio necessario e speriamo che l’introduzione di queste nuove misure possano permettere a molti italiani di accumulare finalmente il gruzzolo necessario al pagamento definitivo dei propri debiti.
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