Pagare le multe a rate? Sì, ma non è cosi semplice

Pagare le multe a rate? Cosa c'è da sapere

Hai ricevuto multe molto alte e non sei riuscito a pagare in un'unica transazione? C'è un modo per pagare a rate: ecco come fare.

Chi non ha mai ricevuto una multa? Questi possono diventare un vero incubo se non paghi in buoni termini finanziari, ma c'è un modo per pagare a rate, che è semplice e veloce. L'art. 202 bis della legge sulle autostrade consente il pagamento rateale della sanzione subordinatamente a determinati requisiti: la sanzione per l'accertamento dell'infrazione deve essere superiore a 200 euro e il pagatore deve trovarsi in difficoltà economiche. Le sanzioni non sono cumulabili, quindi non cumulabili con importi superiori a 200 euro e rateizzate, i verbali devono essere univoci. Chiedere rate significa che il destinatario rinuncia a fare appello al Prefetto o al Giudice di Pace contro le sanzioni. Inoltre, la situazione economica del nucleo familiare deve essere comprovata mediante apposita documentazione e la dichiarazione dei redditi annuale deve riportare un importo pari o inferiore a Euro 10.628,16. Tale importo deve essere calcolato sommando il reddito del familiare, del coniuge o di altri. In caso di mancanza di reddito, il limite di € 10.000 è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.

Il pagamento delle multe stradali è consentito con le seguenti modalità:

  • fino a 2.000 euro: 12 rate;
  • da 2.001 a 5.000 euro: 24 rate;
  • oltre 5.001 euro: 60 rate.

L'importo delle singole rate non deve essere inferiore a 100 euro e comprendere gli interessi al tasso stabilito dalla normativa vigente. In caso di mancato pagamento da parte del debitore della prima rata o di due rate successive, decade il diritto alla rateizzazione e l'obbligo di pagamento in un'unica soluzione. Le richieste di rateizzazione devono essere presentate entro 30 giorni dalla data della contestazione o della comunicazione di violazione, l'autorità ricevente dispone di 90 giorni per rispondere. Le richieste possono essere inoltrate a:

  • al Presidente della Giunta Regionale, della Giunta Provinciale o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti delle Regioni, delle Province o dei Comuni o dagli agenti della Polizia Locale;
  • al Prefetto, se la contravvenzione è stata elevata dalla Polizia di Stato o dai Carabinieri.

La domanda deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata, raccomandata o ordinaria secondo le modalità prescritte, utilizzando il modello standard al quale è possibile allegare un'imposta di bollo di euro 16 e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e verbale. Dopo un'attesa di 90 giorni, le autorità comunicheranno se la richiesta è accolta, ma in mancanza di risposta la domanda si intende respinta. Tuttavia, in caso di esito negativo, la decisione può essere impugnata dinanzi al Giudice di Pace.