Casa coniugale: a chi va l'immobile dopo il divorzio?

Come si fa a tutelarsi in caso di divorzio per non perdere la propria casa? Ecco tutto quello che c'è da sapere preventivamente, in caso in cui accada proprio a noi.

“In caso di separazione, a chi va la casa familiare?”. Questa è una domanda tipica che in molti si fanno, soprattutto dopo il matrimonio, non perché ci si debba separare per forza ma, purtroppo, tutto può capitare e bisogna tutelarsi per non andare in mezzo a una strada.

Una delle conseguenze più brutte e incisive di un divorzio è l'assegnazione della casa all'ex coniuge. Dopo il fallimento del matrimonio, il giudice ha la facoltà, infatti, di assegnare l'abitazione familiare al coniuge che non ne è il proprietario, almeno fino a quando i figli non diventano autonomi.

Assegnazione casa coniugale: chi ne ha diritto?

Secondo la legge italiana, la casa familiare viene assegnata all’ex coniuge, anche quando egli non ne è il proprietario (o è comproprietario solo di una quota, come nel caso in cui sia stata acquistata dai coniugi in comunione dei beni e dunque appartenga al 50% ciascuno) se al momento in cui viene pronunciata la separazione vi sono figli minori della coppia, o maggiorenni ma ancora non autosufficienti, o portatori di handicap.

Solo in casi eccezionali può essere assegnata all’ex coniuge in assenza di figli , ma non contano le sue condizioni economiche, perché la casa non è un surrogato del mantenimento.

Tale norma, ovvero l’assegnazione della casa familiare, è valida sia per le coppie sposate che per quelle di fatto. L’assegnazione della casa può avvenire:

  • solamente se la coppia ha figli non indipendenti da un punto di vista economico;
  • in favore del genitore che ospita e alleva i bambini finché il genitore stesso o i figli non si trasferiscono in un’altra abitazione o finché i figli non raggiungano l’indipendenza economica.

In caso di coppia di conviventi, invece, può accadere che:

  • se la casa appartiene a uno solo dei due partner, questi rimarrà il proprietario effettivo del bene, ma non potrà disporne fino a quando l’altro partner manterrà il suo diritto di abitazione;
  • se la casa risulta in comproprietà tra i due partner: ciascuno mantiene il 50% delle quote, non potendo disporne finché permane il diritto di abitazione.

Se si tratta di una coppia di coniugi e la casa è in comunione dei beni, la comunione si scioglie al momento della separazione ma la proprietà resta cointestata al 50% per ciascuno. Se la casa è stata acquistata da uno solo dei due coniugi in regime di separazione dei beni, la proprietà resta a chi ha acquistato il bene e se non si tratta del genitore presso cui i figli abitano, lo stesso potrà riacquistare la disponibilità dell’immobile solamente dopo che cessi il diritto di abitazione.