Le ultime novità del governo tendono a voler aiutare le medie e piccole imprese, prolungando la possibilità di usufruire della cassa integrazione ordinaria.
Il Decreto Legge 21 del 2022 ha introdotto nuove agevolazioni molto importanti per le imprese e i lavoratori, tra cui fino a fine dicembre altre 26 settimane di CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria) per contribuire a gestire le ripercussioni interne del conflitto Russia – Ucraina.
Nuove misure di sostegno, infatti, sono state pensate a favore del tessuto imprenditoriale e dei lavoratori italiani, grazie a quanto previsto nel decreto legge n. 21 di quest’anno, dove si leggono misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Di particolare rilievo è l’art. 11 del provvedimento appena citato. Dopo i problemi portati dalla pandemia, ora ci troviamo in una nuova situazione d'emergenza, quindi erano necessari dei provvedimenti.
Ecco, le ultime novità ci indicano che fino a fine anno le aziende potranno contare su ulteriori 26 settimane di cassa integrazione ordinaria, al fine di gestire gli effetti del conflitto Russia – Ucraina.
Quali sono effettivamente queste novità che riguardano la Cassa Integrazione Ordinaria? Ecco due punti fondamentali:
- se le aziende hanno raggiunto la durata massima di CIGO o di AIS (ossia l’assegno integrazione salariale versato dai fondi di solidarietà) hanno diritto ad un trattamento aggiuntivo di 26 settimane di CIGO e 8 di AIS fino al 31 dicembre di quest’anno;
- le aree più colpite dalla crisi internazionale sono inoltre esentate dal versamento del contributo addizionale per l’accesso alla CIGO e all’AIS del FIS.
Per quanto riguarda il secondo punto l’esonero vale nel periodo dal 22 marzo al 31 maggio 2022. I settori che usufruiscono dell’agevolazione sono i seguenti: siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria.
L’assetto normativo ordinario in materia, in base alle norme vigenti, è il seguente:
- la cassa integrazione guadagni ordinaria può essere versata fino ad un periodo totale di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane;
- una nuova domanda può essere fatta soltanto laddove sia trascorso un lasso di tempo pari almeno a 52 settimane di normale attività di lavoro.
Ci sono dunque precisi limiti temporali in tema di integrazione salariale, tuttavia – come accennato in precedenza – il decreto legge n. 21 del 2022 permette ai datori di lavoro di sfruttare sino al 31 dicembre 2022 altre 26 settimane di trattamento – in deroga ai citati limiti di durata.