Arriva il Bonus moda e tessile: domande al via da martedì 10 maggio 2022. Tutte le imprese potenzialmente beneficiare dell’agevolazione potranno inviare le istanze utilizzando il modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Ecco come funziona.
Oggi, martedì 10 maggio 2022 si apre la finestra utile per richiedere il bonus moda e tessile, il credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei tre anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Vediamo nel seguente articolo come fare domanda e chi sono i soggetti ammessi.
Bonus Moda 2022: chi può accedere e come funziona
L’Agenzia delle Entrate ha diramato una nota ufficiale per illustrare le motivazioni alla base della misura. “Al fine di sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre anni precedenti a quello di spettanza del beneficio”.
Le imprese citano il tempo fino alla scadenza del 10 giugno per esigere i benefici previsti dal Governo. La prima finestra temporale per richiedere il bonus moda e tessile si è chiusa il 22 novembre 2021, mentre la seconda si in augura il 10 maggio 2022.
Per inoltrare la domanda è necessario utilizzare il modello aggiornato al 6 maggio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La nuova versione del testo è stata predisposta a seguito dell’approvazione del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Quadro temporaneo La comunicazione deve essere presentata per via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per avere diritto al bonus è necessario aver registrato, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino alla media del valore delle giacenze finali registrati nei tre periodi d’imposta precedenti:
- il metodo e i criteri applicati per la valuta delle rimanenze finali di magazzino devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’impostazione considerata ai fini della media;
- le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione;
- per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
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