Cessione del Credito: nuove regole da maggio

Sono entrate in vigore le aggiuntive modifiche del meccanismo delle opzioni alternative, cioè lo sconto in fattura e la cessione del credito, per i principali bonus edilizi: SuperBonus 110%, EcoBonus, Bonus Casa, SismaBonus, Bonus Facciate, ecc.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 Aprile 2022, la Legge 27 Aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 (c.d. Decreto Bollette). Queste nuove modifiche mirano ad evitare il blocco della cessione del credito in caso di scarseggio del plafond da parte delle banche.

Particolarmente, l'art. 29 - bis Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) stabilisce che le banche, per le banche, in relazione ai crediti dove il numero delle possibili cessioni sopra indicate è esaurito, viene concessa un'ulteriore cessione a favore (esclusivamente) dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di Conto Corrente, senza facoltà di ulteriore cessione (quindi la prima cessione è libera, la seconda e la terza cessione per intero è a favore dei soggetti qualificati, la quarta cessione delle banche per i propri correntisti, con la conseguenza che le banche cedano il credito a chiunque, con la condizione - però - che venga stipulato un contratto di Conto Corrente).

La novità in questione si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito, oppure allo sconto in fattura inviate dall'Agenzia delle entrate già partendo dal 1 Maggio 2022. Invece, l'Articolo 29-ter, ha prorogato fino al 15 Ottobre 2022 il termine per comunicare l'applicazione dello sconto sul corrispettivo o la cessione del credito da parte dei soggetti IRES e anche titolari soggetti a partita IVA la cui scadenza per presentare la dichiarazione scade il 30 Novembre 2022.

Dopo tutte queste info, merita anche di essere ricordato che, come prevede l'Articolo 121, comma 1-quater del Decreto Rilancio, i crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tale scopo, viene attribuito un codice identificativo univoco al credito che dovrà essere indicato nelle eventuali cessioni successive.

Quindi dal 1 Maggio 2022, in vigore già da diversi giorni, sono vietate le cessioni parziali del credito d'imposta dopo la prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate. Sempre dal 1 Maggio 2022 è stato messo in atto il "bollino blu", il codice identificativo attribuito ai crediti di imposta che dovrà essere comunicato ai fini delle aggiuntive cessioni del credito.